Ise-Iseu :.
ISEE Cos’è
L’I.S.E.E. è l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente utilizzato da vari Enti (Comuni, Regioni, Università, ed altri) per il riconoscimento di prestazioni sociali agevolate o di pubblica utilità.
Tra le prestazioni sociali agevolate collegate all’ISEE, ci sono:
- l’erogazione dell’assegno di maternità;
- l’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare;
- asili nido e altri servizi per l’infanzia;
- prestazioni scolastiche (mensa, trasporto, libri di testo, borse di studio ecc.);
- agevolazioni per le tasse universitarie;
- servizi socio sanitari domiciliari;
- altre prestazioni assistenziali;
- agevolazioni per servizi di pubblica utilità (bonus su bollette di luce, gas, telefono);
- bonus bebè a partire dal 2015;
La situazione è profondamente cambiata dal 2015. Questo parametro, sinteticamente, scaturisce dalla somma dei redditi e del 20% del patrimonio mobiliare e immobiliare di tutto il nucleo familiare. Il risultato di tale somma, mediante un coefficiente di calcolo cosiddetto “scala di equivalenza”, stabilito dalla legge e che aumenta all’aumentare del numero dei componenti del nucleo familiare e in presenza di alcune situazioni specifiche, viene rapportato alla reale consistenza del nucleo familiare. Dal 2015 dovranno essere dichiarati anche redditi che fino al 2014, ai fini del calcolo dell’ISEE, non venivano considerati: ad esempio tutti i redditi esenti dall’IRPEF (es. Pensioni sociali e di invalidità) o assoggettati a ritenute alla fonte a titolo d’imposta (es. Redditi percepiti per l’incremento della produzione – straordinari), i redditi esteri, nonché ulteriori componenti mobiliari ed immobiliari dapprima non previste come ad esempio gli immobili e le attività finanziarie detenute all’estero etc. Altre novità importanti riguardano il patrimonio mobiliare, con la richiesta della giacenza media annua (relativa a conti correnti, depositi bancari e/o postali), e il possesso di autoveicoli, motoveicoli di cilindrata superiore a 500 cc, navi e imbarcazioni da diporto. La dichiarazione può essere presentata in qualsiasi periodo dell’anno ed ha validità fino al 15 gennaio dell’anno successivo alla data di sottoscrizione della DSU. Altra fondamentale novità riguarda il fatto che, contrariamente al passato, alcuni dati non saranno più autocertificati dal cittadino, ma verranno forniti direttamente dagli archivi Isee (ovvero archivi dell’Agenzia delle Entrate e dell’Inps stesso). All’atto dell’elaborazione della Dsu, infatti, il CAF trasmetterà tali informazioni all’INPS e rilascerà al cittadino una ricevuta di presentazione che potrà essere utilizzata per accedere alle prestazioni agevolate; solo dopo aver completato il suo iter, sarà resa disponibile l’attestazione ISEE con il calcolo dell’indicatore mediante i dati forniti direttamente dall’INPS. Tutto ciò si conclude entro 10 giorni lavorativi circa. Tale dichiarazione è valida per tutti i componenti del nucleo familiare. Per attingere ai suddetti archivi isee, ecco subito spiegata l’altra novità importante: la dichiarazione è riferita ai redditi e trattamenti percepiti nei due anni precedenti la presentazione della Dsu (ad esempio se sottoscritta nel 2015, si indicheranno i redditi dell’anno d’imposta 2013) proprio perché tali informazioni sono già disponibili presso gli archivi del sistema informativo Isee.
È comunque possibile presentare una nuova dichiarazione quando, nel periodo di validità della dichiarazione, intervengono fatti che mutano la composizione e/o la situazione economica del nucleo familiare (ad esempio, in caso di perdita del lavoro), la cosiddetta ISEE corrente.
Ulteriore cambiamento è costituito dall’introduzione di più indicatori Isee. Quindi se da una parte la scala di equivalenza è invariata, così come l’operazione di calcolo, quel che cambia è il numero di Isee disponibili “calcolati in funzione della specificità delle situazioni” più vicini alle caratteristiche di chi richiede la prestazione. Pertanto si potrà avere:
- Isee università. Per avere accesso alle agevolazioni bisogna individuare la famiglia di provenienza dello studente, indipendentemente dalla sua residenza anagrafica. In questo caso lo studente è calcolato nel nucleo originale soltanto per le prestazioni universitarie. Secondo la circolare dell’Inps l’universitario è da considerare parte del nucleo a meno che non si dimostri la sua autonomia attraverso due requisiti: residenza da almeno 2 anni fuori casa e presenza di un’adeguata capacità di reddito (definita dall’ 7 comma 7 del Dlgs. 68/2012 ). È possibile scegliere l’opzione del nucleo ristretto soltanto in caso di dottorato di ricerca. Il nucleo familiare ristretto è composto dal beneficiario, coniuge e figli (se presenti) escludendo eventuali altri soggetti conviventi.
- Isee sociosanitario. Anche qui viene introdotto il nucleo ristretto per accedere alle prestazioni. Le persone disabili o non autosufficienti non coniugate e senza figli che vorranno usufruire dell’assistenza domiciliare, ad esempio, potranno concorrere da sole al calcolo dell’Isee.
- Isee sociosanitario residenze. Si tratta di particolari prestazioni sociosanitarie, che prevedono ricoveri presso residenze protette o Residenze sanitarie assistenziali (Rsa), per cui si può dichiarare il nucleo familiare ristretto. Naturalmente, in sede di calcolo, non sono applicabili le detrazioni previste per i collaboratori domestici e le spese connesse ai trattamenti sociosanitari a domicilio.
- Isee minorenni con genitori non conviventi. In caso di figli minori di genitori non coniugati e non conviventi tra loro, bisogna prendere in considerazione la condizione del genitore esterno al nucleo per stabilire se essa incide o meno nell’Isee del nucleo familiare del minorenne. Viene quindi censito il genitore esterno al nucleo salvo i casi in cui sia tenuto a versare assegni periodici per il mantenimento del figlio stabiliti dall’autorità giudiziaria; è escluso dalla patria podestà o soggetto all’allontanamento dalla residenza familiare; è stata accertata la sua estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici (certificata dalle autorità competenti).
In tutti gli altri casi il genitore esterno concorre al calcolo dell’indicatore in misura diversa a seconda che abbia formato un altro nucleo familiare (quindi sia coniugato con altra persona e/o abbia figli con altra persona – componente aggiuntiva) o non si trovi in nessuna delle suddette condizioni, ma sia semplicemente non coniugato e non convivente (ad esempio abbia residenza esterna – in tal caso viene attratto comunque nel nucleo del minore beneficiario della prestazione).
Vengono intensificati i controlli sia durante la fase di elaborazione dell’isee, che al momento dell’erogazione delle prestazioni agevolate. Questi saranno effettuati dall’Agenzia delle Entrate (sulla base degli elementi in possesso del sistema informativo dell’anagrafe tributaria) e dall’Inps in tutti gli altri casi e sulle componenti autodichiarate (come ad esempio il patrimonio mobiliare su cui sono potenziati i controlli stessi). Una funzione di controllo è demandata anche agli enti che erogano i servizi, non da ultimo anche la Guardia di Finanza che riceverà copia dei nominativi per cui l’Agenzia delle entrate ha notato dichiarazioni contraddittorie.
Perché recarsi al Caf
I cittadini interessati alle prestazioni sociali agevolate legate al reddito possono recarsi agli sportelli del Caf Confsal per compilare la dichiarazione sostitutiva unica. Anche questo servizio, grazie ad apposite convenzioni con gli Enti Pubblici, erogatori di queste prestazioni, è completamente gratuito.